Amministrazione Trasparente
Attivo il nuovo sistema per la prenotazione di appuntamenti presso la nostra sede
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- Pubblicato: Mercoledì, 24 Marzo 2021 09:58
A partire da oggi 24 Marzo 2021, è attivo l’innovativo sistema di prenotazione Clicca e vai, attraverso pochi click da computer o da smartphone sarà possibile prenotare un appuntamento presso i nostri uffici, seguendo la semplice procedura guidata.
Per prenotare clicca qui —> https://iacp.cliccaevai.it/
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022
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- Pubblicato: Venerdì, 29 Gennaio 2021 10:27
AVVISO: Chiusura uffici
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- Pubblicato: Lunedì, 23 Dicembre 2019 11:15
Si comunica che gli uffici resteranno chiusi il 24/12/2019 ed il 31/12/2019. Per urgenze chiamare il numero 3316212532
Avviso risultati procedura negoziata del 12/12/2017 “Recupero primario mediante la ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà comunale sito in Ragusa Ibla, tra Vico Fiore, 1 e Via Velardo, 5
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- Pubblicato: Venerdì, 23 Febbraio 2018 11:19
Dichiarazione inconferibilita' e incompatibilita' annuale (2017) Direttore Generale
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- Pubblicato: Venerdì, 29 Dicembre 2017 13:19
Sottocategorie
Disposizioni generali Conteggio articoli: 10
Programma per la trasparenza e l'integrità Conteggio articoli: 4
Sezione contenente il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, come indicato all'art. 10, c. 8, lett a) del d.lgs. 33/2013.
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
Atti generali Conteggio articoli: 3
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 12: Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Oneri informativi per cittadini e imprese Conteggio articoli: 1
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 34: Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Attestazioni OIV o struttura analoga Conteggio articoli: 1
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009
Organizzazione Conteggio articoli: 14
Organi di indirizzo politico-amministrativo Conteggio articoli: 7
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 13: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Art. 14: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Articolazione degli uffici Conteggio articoli: 3
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 13: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
Telefono e posta elettronica Conteggio articoli: 4
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 13: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Consulenti e collaboratori Conteggio articoli: 2
Sezione contenente gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, come indicato all'art. 15, c. 1 e c. 2 del d.lgs. 33/2013.
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 15: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
Personale Conteggio articoli: 25
OIV Conteggio articoli: 4
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
Contrattazione integrativa Conteggio articoli: 1
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 21: Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Contrattazione collettiva Conteggio articoli: 1
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 21: Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Conteggio articoli: 1
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 18: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Tassi di assenza Conteggio articoli: 3
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 16: Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Personale non a tempo indeterminato Conteggio articoli: 1
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 17: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Dotazione organica Conteggio articoli: 5
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 16: Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Posizioni organizzative Conteggio articoli: 2
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.
Dirigenti Conteggio articoli: 5
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.
Art. 15: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Bandi di concorso e selezioni di personale Conteggio articoli: 6
Performance Conteggio articoli: 10
Dati relativi ai premi Conteggio articoli: 3
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 20: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
Ammontare complessivo dei premi Conteggio articoli: 5
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 20: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Relazione sulla Performance Conteggio articoli: 1
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Piano della Performance Conteggio articoli: 1
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Enti controllati Conteggio articoli: 0
Attività e procedimenti Conteggio articoli: 0
Provvedimenti Conteggio articoli: 3
Provvedimenti dirigenti Conteggio articoli: 2
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
Provvedimenti organi indirizzo-politico Conteggio articoli: 1
Sezione relativa ai provvedimenti degli organi di indirizzo politico, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
Bandi di gara e contratti Conteggio articoli: 105
Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Dati AVCP XML Conteggio articoli: 9
Lavori appaltati e contratti Conteggio articoli: 11
Bandi Conteggio articoli: 5
Gare Conteggio articoli: 37
Avvisi Conteggio articoli: 27
Beni immobili e gestione patrimonio Conteggio articoli: 12
Canoni di locazione e affitto Conteggio articoli: 4
Sezione relativa ai canoni di locazione e affitto, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
Patrimonio immobiliare Conteggio articoli: 8
Sezione relativa al patrimonio immobiliare, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
Servizi erogati Conteggio articoli: 0
Pagamenti dell'amministrazione Conteggio articoli: 9
IBAN e pagamenti informatici Conteggio articoli: 1
Sezione relativa a IBAN e pagamenti informatici, come indicato all'art. 36 del d.lgs. 33/2013.
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 36: Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Indicatore di tempestività dei pagamenti Conteggio articoli: 8
Sezione contenente l'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013.
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 33: Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestivita' dei pagamenti».
Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95) , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.
Opere pubbliche Conteggio articoli: 29
Sezione relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art. 38 del d.lgs. 33/2013
Bilanci Conteggio articoli: 23
Sezione relativa ai Bilanci, come indicato all'art. 29, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Conteggio articoli: 4
Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Bilancio preventivo e consuntivo Conteggio articoli: 19
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013.
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 29: Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economi Conteggio articoli: 1
Atti di concessione Conteggio articoli: 1
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Altri contenuti Conteggio articoli: 44
Altri contenuti Conteggio articoli: 22
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Normativa non presente per la selezione corrente
Graduatorie di assegnazione alloggi Conteggio articoli: 7
Corruzione Conteggio articoli: 7
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Art. 43
Responsabile per la trasparenza.
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Incarichi professionali Conteggio articoli: 6
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013
Normativa di Riferimento per la Sezione:
Normativa non presente per la selezione corrente
Protocollo sicurezza Covid-19 Conteggio articoli: 1
Regolamenti Conteggio articoli: 5
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